Quando parliamo di ipoteca facciamo riferimento ad una specifica forma di garanzia esistente per proteggere il creditore dalla possibile insolvenza del debitore. L’ipoteca esprime quindi un preciso diritto che il creditore stesso acquisisce e che gli fornisce la possibilità di espropriare i beni che della garanzia suddetta fanno parte. Naturalmente un conto è una causa di prelazione, un altro l'effettiva realizzazione di un atto esecutivo. Ciò significa che vedersi ipotecare un bene, che molto spesso è un immobile, non comporta necessariamente che ne avvenga una esecuzione forzata. Si può infatti iscrivere un ipoteca e poi non arrivare mai all'atto espropriativo vero e proprio. Il bene ipotecato, del resto, rimane nel frattempo nella totale fruibilità da parte del proprietario. Anche con un’ipoteca iscritta sull’immobile, infatti, il proprietario potrà continuare a vivere nell'abitazione interessata, come anche affittarla o venderla. Nel caso in cui il debito non sia stato ripagato, avendo l'ipoteca la caratteristica di possedere il cosiddetto “diritto di sequela”, ovvero quello di seguire il bene al quale è legata, se l'immobile viene venduto essa comunque permane. Rimane cioè sulla casa anche se di essa divenisse proprietaria un'altra persona. Per costituirla, l'ipoteca dovrà passare attraverso l'iscrizione nei pubblici registri: una volta che però il debito sarà saldato essa stessa si estinguerà. Dal punto di vista giuridico, esiste un'esatta definizione di ipoteca, per la quale essa si configura come “un diritto reale di garanzia a difesa delle ragioni del creditore”.
Quali tipi di ipoteca?
Da questo punto di vista l’ipoteca potrà essere di tre tipi:
- l'ipoteca legale, ovvero quella che viene prevista secondo la legge per tutelare il pagamento di una determinata cifra da parte di un acquirente nei confronti di un venditore nei contratti che hanno a che fare con la compravendita immobiliare;
- l'ipoteca volontaria, che il debitore può scegliere di concedere, per l'appunto, volontariamente per fornire una garanzia al debito che sta contraendo. E' sicuramente la tipologia più diffusa;
- l'ipoteca giudiziale, che invece deriva da una specifica condanna legale in relazione al saldo di un certa somma, al risarcimento di un danno o all'adempimento di un'obbligazione.
L'ipoteca volontaria, come detto, è quella più comune e spesso vi si ricorre per poter accedere ad un mutuo, che proprio per tale ragione viene definito “ipotecario”. Il richiedente fornirà infatti un proprio immobile di proprietà alla banca, che vi porrà sopra una ipoteca come forma di garanzia nel caso di inadempienza nel saldo delle rate previste nella sottoscrizione del mutuo. Solitamente l'ipoteca ha un valore superiore a quello del mutuo stesso: accade di frequente che gli istituti bancari iscrivano ipoteche addirittura con percentuali del 150% del valore del finanziamento, sempre per una forma di tutela che tiene conto anche delle spese e degli interessi che nel tempo si maturano. Regina Picozzi