Sulla base dell’attuale sistema in vigore nel nostro Paese, sappiamo che esiste un’imposta definita IRES, ovvero l’Imposta sul Reddito delle Società, che ha il fine di tassare per l’appunto i redditi societari. Si tratta di un’imposta di tipo proporzionale, con aliquota al 24% (fino a due anni fa era del 27,5%), il cui oggetto è il reddito delle società di capitali, delle società di mutua assicurazione e di quelle cooperative, nel contesto del territorio nazionale. Diverso è il discorso per le società di persone, per i liberi professionisti e per le ditte individuali, che devono invece riferirsi a specifici scaglioni dell’IRPEF (l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, la cui origine risale alla riforma tributaria del ’73), ovvero a suddivisioni di cui questa tassa tiene conto sulla base delle diverse caratteristiche di reddito, che potrà andare da 0 ad oltre 75 mila. Nel dettaglio, per il 2018, si avrà:
Redditi fino a 15.000 euro |
Aliquota: 23% |
Imposta dovuta: 23% del reddito |
Redditi da 15.001 fino a 28.000 euro |
Aliquota: 27% |
Imposta dovuta: 3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro |
Redditi da 28.001 fino a 55.000 euro |
Aliquota: 38% |
Imposta dovuta: 6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro |
Redditi da 55.001 fino a 75.000 euro |
Aliquota: 41% |
Imposta dovuta: 17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro |
Redditi oltre 75.000 euro |
Aliquota: 43% |
Imposta dovuta: 25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro |
Per quanto concerne l’IRES, invece, tale imposta è arrivata come subentro alla precedente IRPEG, entrando in vigore con il decreto legislativo 344 del 2003, con l’obiettivo di modernizzare il regime fiscale dei capitali riferendosi a quello che all’interno dell’Unione Europea è il modello principale. A tale imposta sono soggetti sia gli enti pubblici che privati, oltre che le società. Il sistema con cui viene applicata prevede che essa si riferisca direttamente al reddito di impresa. Esiste un’ulteriore imposta, definita IRI, ovvero Imposta sul Reddito Imprenditoriale, che è però specificamente indirizzata alle ditte individuali. La sua applicazione, nel 2018, comporta una serie di cambiamenti. Saranno infatti soggetti ad IRI (con un risparmio di circa il 3,5%) i redditi di impresa precedentemente soggetti ad IRES e i redditi di lavoro autonomo precedentemente soggetti ad IRPEF. Naturalmente il risparmio maggiore riguarderà chi si trova negli scaglioni con reddito più elevato. Regina Picozzi