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La Liquidazione Coatta Amministrativa: cos’è e come è stata applicata alle banche

La Liquidazione Coatta Amministrativa: cos’è e come è stata applicata alle banche

La Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) fu introdotta nell’ordinamento giuridico italiano da una legge del 1888 sulle Casse di Risparmio ed è un istituto che, attraverso  vari passaggi normativi, è arrivato fino ai giorni nostri. Si tratta di una procedura concorsuale alternativa al fallimento che si applica ad alcune categorie di imprese ( tra cui quelle bancarie) predeterminate dalla leggi con la finalità di far prevalere l’interesse pubblicistico alla stabilità complessiva del sistema rispetto all’interesse dei creditori sociali. ”La Liquidazione Coatta Amministrativa – ci ricorda in una recente intervista il Professore Domenico Siclari, Ordinario di Diritto dell’Economia e dei Mercati Finanziari all’Università Sapienza di Roma - determina la liquidazione dei beni dell’impresa e il riparto del ricavato tra i creditori nel rispetto del principio della loro par condicio, al pari del fallimento, perseguendo l’ulteriore fine di rimuovere dal mercato anche le banche il cui disordine economico o amministrativo rischia di compromettere l’interesse dello Stato ad assicurare il buon funzionamento e la stabilità del sistema bancario nel suo complesso“. Dopo le esperienze applicative del secolo scorso , comunque limitate a un numero ridotto di casi,  si è tornato a parlare di questo antico istituto giuridico in occasione della crisi delle due banche venete , Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. In questo caso specifico  l’applicazione della Liquidazione Coatta Amministrativa prevista nel decreto dello scorso luglio era giustificata dal “garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio “. In concreto sono state predisposte un’iniezione di liquidità , pari a circa 4,8 miliardi di euro, e la concessione di garanzie statali per un ammontare massimo di 12 miliardi di euro sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti  da parte della banca acquirente, Intesa San Paolo. Tralasciando ulteriori aspetti tecnici, va , però,  detto che nell’architettura complessiva dell’intervento predisposto vi sono anche specifiche misure di ristoro per i creditori subordinati delle due banche che siano investitori al dettaglio. Il provvedimento dello scorso luglio ha sollevato più di un interrogativo sui quali conviene, sia pure rapidamente, soffermarsi, fornendo una risposta. Innanzitutto, ci si è chiesti qual è la differenza tra Liquidazione Coatta Amministrativa e gli strumenti di risoluzione previsti dalla normativa europea e recepiti nel nostro ordinamento. A riguardo Siclari sottolinea che “ la risoluzione non è lo strumento di salvataggio di una banca ma … del sistema … ; solamente quando si è in presenza di effetti sistemici si dovrebbe fare luogo alla risoluzione “. Altro aspetto cruciale di differenziazione concerne, poi , la sussistenza nella Liquidazione Coatta Amministrativa del criterio di proporzionalità, principio cardine del nostro sistema giuridico; il che significa“ preservare in modo più idoneo e proporzionato tutti i diversi interessi coinvolti con la garanzia di una tutela giurisdizionale piena “, cosa che non avviene nella risoluzione . Un terzo punto che ha suscitato più di una perplessità riguarda , infine , l’eventuale aggiramento da parte delle Autorità Italiane della normativa europea in tema di risoluzione delle crisi bancarie . Su questo versante specifico è bene ricordare che il Comitato di Risoluzione Unico della UE (SRB), riconoscendo la validità dell’impianto contenuto a valle della segnalazione di conclamata crisi da parte delle Autorità Italiane e alla luce  della dichiarazione di dissesto delle due banche venete da parte della Banca Centrale Europea avvenuta nello scorso giugno,   ha sancito il via libera all’applicazione della Liquidazione Coatta Amministrativa; in questo modo, confermando, pertanto, l’insussistenza di un interesse pubblico alla risoluzione . In definitiva, aggiunge il Professore Siclari“ le regole europee in tali circostanze prevedono l’applicazione delle procedure di risoluzione tipiche di ciascun Stato membro sotto il controllo della competente Autorità Nazionale di vigilanza a specifiche condizioni“. Senza dimenticare che nel giudizio della Commissione ha anche pesato in modo significativo il fatto che “il soggetto acquirente è stato scelto attraverso una procedura aperta , equa e trasparente, gestita interamente dalle autorità italiane, che hanno assicurato la vendita degli asset secondo la migliore offerta ricevuta, non configurandosi, quindi, un aiuto di Stato“.

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