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Trust: di cosa parliamo esattamente?

Trust: di cosa parliamo esattamente?

Quando parliamo di trust ci riferiamo ad un termine che letteralmente significa “fiducia”, ma il cui reale significato ha a che vedere con il concetto di affido. Il c.d. trust rappresenta un rapporto giuridico tale per cui ad un determinato soggetto vengono affidati specifici beni da amministrare, siano essi mobili o immobili, da parte di terzi che beneficiano del suo operato. Il principale effetto dell'applicazione del trust sarà perciò legato allo spostamento della possibilità di gestione di un bene da un soggetto ad un altro. Il trust è un istituto anglosassone la cui origine risiede nella necessità di creare uno strumento che potesse regolare una serie numerosa di relazioni giuridiche di tipo patrimoniale. L'obiettivo del trust è dunque quello di mettere in atto una tutela nei confronti di specifici beni di proprietà di qualcuno: il patrimonio di quest'ultimo, che è definito “beneficiario”, viene così trasferito al soggetto incaricato che ha il preciso obbligo di gestirlo facendo i suoi interessi. Potranno quindi essere oggetto del trust beni di diversa natura, mobili o immobili ma anche determinati diritti, che comunque dovranno essere amministrati seguendo obiettivi predeterminati o in ogni caso in modo tale che il beneficiario possa acquisirne in seguito i vantaggi stabiliti. Chi dispone dei beni si chiama “settlor”: trasferendone l'intestazione se ne spossessa. Il nuovo titolare dei beni stessi verrà detto “trustee” e sarà il fiduciario della realizzazione dell'affidamento. Il suo scopo sarà quello di lavorare a vantaggio di determinati soggetti definiti, per l'appunto, “beneficiari”. Caratteristica fondamentale del trust è l'esistenza di una notevole autonomia operativa del trustee: egli dovrà infatti poter agire secondo la propria libertà di scelta, seppur nel rispetto degli scopi definiti nel momento in cui l'atto è stato istituito. Molto spesso accade che alcuni poteri siano assoggettati al controllo di un terzo individuo, che per questo viene denominato “guardiano”: egli dovrà vigilare  sull'operato del trustee, verificando che le sue azioni siano sempre finalizzate al raggiungimento degli scopi previsti e prestabiliti. Il trust è, com'è intuibile, uno strumento di grande versatilità. Nel nostro Paese è stato riconosciuto relativamente di recente, essendo come detto un istituto più tipico degli ordinamenti di stampo anglosassone riconducibili ad un sistema di common law. Esiste la cosiddetta Convenzione dell'Aja, risalente al primo luglio 1985, in base alla quale si decise  di disciplinare la diffusione del trust anche negli Stati con un diritto di stampo romano. Con tale trattato, infatti, i Paesi firmatari stabilirono un comune sistema di applicazione della legge al trust.   Nel territorio italiano tale Convenzione venne resa effettiva nel 1989 con la legge n.364, entrando però in vigore soltanto nel 1992.   Da allora vengono riconosciuti ufficialmente i risultati e gli effetti del trust dal punto di vista giuridico.   Regina Picozzi

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