Quando parliamo di fideiussione facciamo riferimento ad una specifica forma contrattuale che presuppone l'impegno di un soggetto, ovvero il fideiussore, a fornire a terzi una garanzia di tipo economico per consentire a qualcuno di adempiere ad una determinata obbligazione. In tal modo se la persona in questione non dovesse essere in grado di onorare quanto stabilito da contratto, il creditore potrà rivalersi nei confronti del garante.
La sua caratteristica più significativa è che la suddetta garanzia non è applicata su uno specifico bene (ad esempio immobiliare, come il caso dell'ipoteca), ma sul patrimonio complessivo di un individuo.
Di norma la fideiussione viene redatta per iscritto, benchè la legge non imponga in realtà un obbligo relativo alla forma ma sottolinei semplicemente la necessità che la volontà del fideiussore sia espressa. E' previsto che la fideiussione possa essere messa in atto anche la cosiddetta “confideiussione”, vale a dire la fideiussione attuata da più soggetti per lo stesso debito: in questo caso ogni persona sarà impegnata economicamente per il totale del debito stesso, a meno di diverse disposizioni: quando infatti si stabilisse che il debito debba essere diviso in uguali quote in base al numero dei fideiussori. Si parlerà, in questo specifico caso, di beneficium divisionis. Si tratta dunque di una vera e propria polizza, di cui esistono due diverse tipologie: quella bancaria e quella assicurativa. La prima è realizzata tra il fideiussore e la banca con cui il contratto si stipula, mentre la seconda con un ente assicurativo. Sicuramente la fideiussione assicurativa è di più semplice ottenimento ed ha tempi di erogazione più brevi. Inoltre la si può ricevere tramite il pagamento di un premio, mentre la fideiussione bancaria (ovvero la garanzia rilasciata da un istituto di credito) comporta il congelamento del proprio conto (beni, titoli e contanti) per tutto il periodo della durata del contratto.
In entrambi i casi, comunque, lo scopo sarà il medesimo: ottenere una garanzia per il prestito di una determinata somma.
La legge italiana disciplina e regolamenta le diverse tipologie di polizza di fideiussione tramite l'articolo 1936 del codice civile, definendo “fideiussore” colui che si obbliga in maniera personale nei riguardi del creditore a fornire garanzia per l'adempimento di un'obbligazione altrui, anche nel caso in cui il debitore non lo sappia affatto. Il soggetto fideiussore che abbia saldato il debito si sostituirà nei diritti che originariamente aveva il creditore nei confronti del debitore, potendo quindi richiedere a quest'ultimo il pagamento di quanto dovuto. Si parlerà di azione di regresso, ovvero di una specifica pratica con la quale il fideiussore potrà fare domanda di recupero della cifra versata, unitamente ad interessi e spese. Regina Picozzi