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I contratti aleatori

I contratti aleatori

Dal latino”alea”, cioè rischio, deriva una tipologia specifica di contratti definiti “aleatori”. Ci riferiamo ad atti negoziabili nel cui contesto l’entità della prestazione si collega ad un fattore non sicuro: ciò implica la presenza, quindi, di un maggior rischio contrattuale. La loro principale caratteristica è quella di permanere proprio finchè continua ad esistere l’incertezza di una determinata prestazione, a fronte però della certezza di prestazione dall’altra parte in causa. Ne rappresentano un esempio i contratti di gioco, siano essi una lotteria, un totocalcio o altro, nel cui contesto si effettua un pagamento senza naturalmente avere alcuna certezza di ottenere il premio in palio, proprio come se fossero un procedimento a senso unico. Ma anche una polizza assicurativa: un assicuratore che stipuli un contratto contro il rischio di incendi in un determinato immobile non potrà sapere se tale decisione si configurerà o meno come conveniente poiché essa dipenderà dal verificarsi oppure no dell’evento. Non esiste una specifica disposizione in merito, a livello normativo. Nel nostro codice civile vi sono però numerosi riferimenti alla “vendita aleatoria” , ai premi e ad altre forme di utilità di questa natura prodotte dai titoli di credito. L’evidenza del rischio che viene assunto da chi si impegna a livello contrattuale porta al fatto che non ci si possa affidare ad un’eventuale rescissione per lesione e neppure che si possa risolvere il contratto stesso per costi eccessivamente alti che dovessero sopravvenire. Altri esempi di contratti aleatori sono la compravendita e la fideiussione. Il primo viene definito come un “contratto a titolo oneroso”, nel cui contesto entrambe le parti coinvolte (quindi il compratore e il venditore) ottengono un certo vantaggio di tipo finanziario dalla propria prestazione. Il compratore, in particolare, si impegna a pagare una determinata cifra stabilita e la corrisponde in moneta.  Si tratta, di fatto, di una forma di negozio consensuale, il cui perfezionamento si realizza attraverso un accordo tra le due parti coinvolte: questo è infatti l’unico elemento che renda valida la conclusione del contratto stesso. La fideiussione, analogamente, si realizza quando un certo soggetto si impegna verso un creditore garantendo l’adempimento di un’obbligazione. Questo contratto, di conseguenza, intercorrerà fra il creditore stesso e il fideiussore, poiché il soggetto debitore normalmente non interviene nella stipula e ne rimane escluso. A dimostrazione di ciò è anche il fatto che una fideiussione possa realizzarsi persino se il debitore non è neppure messo al corrente. Anticamente era un tipico istituto del diritto romano, nota come fideiussio, considerata un modello di garanzia personale. In ambito prettamente giuridico i contratti aleatori vengono raggruppati in una categoria più ampia nella quale rientrano i cosiddetti contratti a prestazioni corrispettive, che in quanto tali sono per l’appunto legate da un nesso di corrispettività, così come avviene per i contratti commutativi.

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