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Tassa sulla fortuna, cos'è e chi riguarda

Tassa sulla fortuna, cos'è e chi riguarda

Nel nostro Paese il settore delle scommesse e dei giochi a premi è andato incontro, negli ultimi dieci anni, ad una crescita molto rilevante. Talmente significativa da spingere il Governo a stabilire una precisa forma di tassazione su tutte le vincite legate alla “fortuna”. Non solo: a partire dal 1° luglio 2019, sulla base di quanto stabilito in uno specifico emendamento contenuto nel cosiddetto “Decretone”, tale imposta subirà una crescita che per il noto 10eLotto passerà dall’8% all’11%. Per inquadrare la questione è bene prima di tutto sottolineare l’esistenza di una mirata amministrazione della sezione riguardante il gioco pubblico in Italia, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS), alla quale spetta il compito di definire i codici ai quali gli operatori di questo specifico settore devono attenersi dal punto di vista comportamentale, sorvegliando quindi le attività da loro eseguite. In tal senso esiste un determinato numero di licenza ad identificare la connessione di ciascun operatore autorizzato: in fondo alla pagina di ogni gioco, infatti, è possibile identificare la presenza sia del logo AAMS che di un timone con il tricolore. Naturalmente tale evidenza certifica il prodotto che si sta utilizzando in termini di sicurezza nonché di legalità. Dal punto di vista delle imposte, quel che è bene sapere è che tutte le vincite legate a concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno una tassazione all’origine, in qualità della loro caratteristica di fungere da sostituti d’imposta: questa è la ragione per la quale le vincite di questo tipo non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui, però, si effettuino giochi illegali, per i quali quindi la società non faccia da sostituto d’imposta, la tassazione esiste ed è a completamente carico di chi gioca, analogamente a quanto accade per vincite derivanti da scommesse calcio o di altri sport posizionate su bookmakers non AAMS. In tal caso, quindi, l’importo andrà inserito nello spazio dedicato ai redditi “diversi”, come da articolo 67 (Tuir 917/86): “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.” L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato, in aggiunta, che le vincite realizzate su siti privi della licenza dei Monopoli di Stato siano soggette a tassazione per intero: ciò significa che se, ad esempio, giocando 2000 euro se ne vincono 3000, l’imposta riguarderebbe tutti i 3000 euro e non soltanto i 1000 acquisiti. Tutte le vincite che derivano invece da scommesse realizzate su bookmakers italiani riconosciuti, ovvero che hanno l’autorizzazione da parte del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, non devono essere dichiarate.  

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