Il Consiglio di Stato è un organo, previsto dalla Costituzione Italiana, di consulenza giuridico-amministrativa, a cui la legge attribuisce autonomia di azione. La sua origine risale al 1831, quando venne istituito nel Regno di Sardegna da Carlo Alberto, che gli attribuì funzioni consultive. In seguito all'emanazione di alcuni decreti successivi gli vennero poi riconosciute anche competenze giurisdizionali. La struttura odierna del Consiglio di Stato, prevede che vi siano sei distinte sezioni, di cui tre di tipo giurisdizionale e tre di tipo consultivo, con a capo un presidente. Tale figura è affiancata poi da 15 presidenti di sezione e ben 72 consiglieri. I componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per quanto concerne le sue finalità giuridiche, il Consiglio di Stato si delinea come giudice di secondo grado nell'ambito della giustizia amministrativa, avendo quindi facoltà di ricorrere contro le decisioni prese dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR). Dall'istituzione dei TAR (1971), infatti, che si ponevano come giudici di competenza generale, il Consiglio di Stato è divenuto per l'appunto giudice di secondo grado riguardo tutte le controversie riconosciute in primo grado dai TAR stessi. Il Consiglio è poi giudice unico per quanto riguarda la formulazione del cosiddetto “giudizio di ottemperanza”, che consente ad una sentenza di tipo amministrativo di essere messa in esecuzione qualora non lo abbia fatto di propria volontà la Pubblica Amministrazione. Dal punto di vista consultivo, invece, al Consiglio di Stato è consentito fornire pareri su richiesta della Pubblica Amministrazione stessa, relativamente a questioni di legittimità e merito degli atti di tipo amministrativo del Governo, delle Regioni e di ciascun Ministero.Tale domanda può configurarsi o meno come obbligatoria: in quest'ultimo caso, ovvero quando la richiesta deve essere necessariamente posta, il Consiglio di Stato esprimerà un giudizio che a propria volta potrà essere vincolante oppure no per lo Stato. I pareri saranno infatti facoltativi quando l'autorità amministrativa si trovi nella condizione di poter scegliere se richiederli o meno e, al contrario, obbligatori quando ad essa venga imposto per legge di attivare l'audizione, per l'appunto, del Consiglio di Stato. E' un esempio di parere obbligatorio quello che tale organo fornisce in merito ai decreti del Presidente della Repubblica che dichiarano la pubblica utilità ai fini dell'espropriazione. La metà dei ruoli di Consiglieri è attribuita ai consiglieri dei TAR, un quarto è riservato a docenti universitari in campo giuridico, alti magistrati o avvocati patrocinanti in magistrature superiori, e un quarto è infine occupato da avvocati del Governo, magistrati e funzionari di tipo amministrativo che siano stati scelti dopo il superamento di un concorso.