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Assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento

Con la terminologia di “assegno di mantenimento” ci si riferisce ad una specifica quantità di denaro, variabile in base alle diverse situazioni, che, a seguito di una separazione  o di un definitivo scioglimento di matrimonio tra coniugi (ovvero di un divorzio), una delle due persone ha l’obbligo di versare all’altra con cadenza mensile, secondo un presupposto di natura morale che si concretizza in un atto di tipo materiale.Tale cifra è pensata per “ammortizzare” il passaggio difficoltoso che segue la rottura del rapporto e che porterebbe il coniuge economicamente più debole ed i figli a condurre all’improvviso uno stile di vita radicalmente diverso da quello precedente. Gli articoli 143 e 147 del nostro codice civile descrivono, in particolare, i doveri che chi si unisce in matrimonio si assume sia vicendevolmente che nei confronti dei figli: non si tratta soltanto di un contributo economico, naturalmente. I doveri sono tali anche da un punto di vista immateriale, ovvero legato all’educazione ed istruzione dei figli stessi, nonché al sostegno da offrire al proprio coniuge. Ad essi, però, si aggiunge per l’appunto l’obbligo ad un determinato contributo di tipo finanziario, commisurato alle proprie forze economiche. Tale impegno continua ad esistere anche a seguito del possibile scioglimento della coppia: in questo caso si parlerà di assegno di mantenimento, che verrà versato da parte di chi ha la condizione economicamente più salda nei confronti dell’altro e nei confronti dei figli, sia quando essi siano ancora minorenni, sia se affetti da disabilità o maggiorenni ma non ancora autonomi dal punto di vista finanziario. Nonostante tale premessa, è bene sottolineare il fatto che tale obbligo non sia di un tempo infinito: benchè il mantenimento dei figli cessi nel momento in cui essi non solo trovano un impiego ma risultano avere un lavoro che consenta effettivamente loro di avere una corrispondenza tra la propria professionalità maturata ed il reddito percepito, la Cassazione ha ben chiarito che tale dovere da parte del genitore debba continuare solamente se il figlio “incolpevolmente” non raggiunge la propria indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010), mentre viene meno nei casi in cui il figlio in questione dimostri di avere un atteggiamento di inerzia o addirittura di rifiuto ingiustificato relativamente alla possibilità di trovare un impiego. Per quanto concerne la quantificazione dell’assegno di mantenimento, il suo calcolo viene effettuato basandosi sia sull’assegnazione della casa familiare che, proporzionalmente, sul reddito, considerando sia quello del coniuge erogante che quello, anche fosse in nero - purchè dimostrabile, del coniuge che ha diritto a riceverlo. La cifra a cui si arriva non è quindi la risultante di un calcolo esatto, quanto piuttosto un computo il più possibile vicino alla correttezza che il giudice stabilisce basandosi sulle circostanze (redditi, casa familiare, eventuali costi per la locazione dell’immobile, affidamento dei figli, proprietà, etc.) e che, nel tempo, sarà soggetto a cambiamenti. E’ il giudice stesso, infatti, a stabilire dei criteri di adeguamento automatico dell’importo, tenendo conto delle variazioni del potere di acquisto della moneta. L’assegno di mantenimento potrà poi venire modificato al modificarsi delle condizioni finanziari di chi lo eroga, ad esempio a fronte di un licenziamento o di un cambiamento nella somma percepita dal proprio lavoro da parte del coniuge tenuto a pagarlo.

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