Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 rientra una speciale agevolazione che prende il nome di bonus facciate, le cui caratteristiche sono state ufficializzate dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 14 febbraio nel contesto della pubblicazione della circolare AdE n.2/E inerente, per l’appunto, le detrazioni previste per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Parliamo della possibilità, stabilita per legge, di detrarre l’imposta lorda (IRPEF o IRES) recuperando ben il 90% delle spese effettuate nel corso di quest’anno per la realizzazione di lavori su facciate esterne di qualunque tipologia di edificio, in assenza di una soglia massima di spesa e, di conseguenza, senza che vi sia una soglia massima di detrazione. Quest’ultima verrà poi suddivisa in dieci quote annuali di uguale cifra. Uniche limitazioni: il fatto che si tratti di strutture già esistenti e situate nelle zone definite A e B (o a esse sovrapponibili) sulla base del decreto ministeriale n. 1444/1968, nel rispetto della normativa regionale vigente.
- Nelle zone A rientrano, in particolare, gli edifici di carattere artistico, storico o di particolare pregio ambientale
- Nelle zone B sono invece incluse le porzioni di territorio totalmente o parzialmente edificate
- Sono escluse le zone C, ovvero quelle a più bassa densità abitativa
È possibile trovare tutte le informazioni inerenti l’appartenenza del proprio immobile di interesse ad una specifica zona sul sito del Comune di appartenenza.
Chi ha diritto al bonus
Possono beneficiare del bonus facciate 2020 coloro che possiedono l’immobile oggetto di restauro (in qualità di proprietari, nudi proprietari o comunque titolari di un qualsiasi altro diritto di godimento – sia esso di abitazione, di uso o di usufrutto), o gli affittuari dell’immobile in questione, in possesso di contratto regolarmente registrato nonché di preventivo consenso ad effettuare i lavori da parte del proprietario. I beneficiari sono sia persone fisiche che enti pubblici o privati, associazioni e società semplici.
I lavori ammessi in detrazione
Il presupposto dell’esistenza del bonus facciate è che esso rappresenti per i cittadini un’agevolazione fiscale “per abbellire gli edifici delle nostre città”. Il bonus riguarda pertanto ogni intervento che venga realizzato sull’involucro esterno visibile dello stabile prescelto, sia nella sua parte frontale che sui suoi altri lati. Nonostante la denominazione del bonus stesso, dunque, la detrazione fiscale è in realtà prevista anche per il restauro e recupero di altre parti, come ad esempio ornamenti, fregi e balconi, cornicioni, grondaie, parapetti e così via. Parliamo di lavori che rientrino però nella manutenzione ordinaria, quindi puliture, tinteggiature, operazioni di consolidamento e ripristino delle superfici, nonché lavori finalizzati al decoro urbano (ovvero quelli riferiti alle parti impiantistiche degli immobili). È importante ricordare che, nel valutare se un certo intervento possa rientrare o meno nell’ambito del bonus facciate 2020, ci si riferirà alla data di pagamento dei lavori e non a quella della loro realizzazione: se una determinata prestazione sarà stata iniziata, ad esempio, lo scorso anno ma i suoi costi saranno stati sostenuti quest’anno, potrà beneficiare del bonus.
Come ottenere il bonus
Coloro che volessero usufruire dell’agevolazione, non titolari di reddito d’impresa, dovranno espletare il pagamento delle spese previste per il recupero o restauro del proprio immobile tramite bonifico bancario o postale, inserendo la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del pagamento stesso. Nella dichiarazione dei redditi dovranno poi specificare i dati catastali identificativi dello stabile di proprietà o gli estremi di registrazione dell’atto che ne rappresenta il titolo. Regina Picozzi