Avrete sicuramente sentito parlare dei cosiddetti contratti di solidarietà. Ma di cosa si tratta, precisamente?
Parliamo di accordi, stipulati tra le aziende e i propri dipendenti, che prevedono una diminuzione dell’orario di lavoro e che di fatto agiscono come ammortizzatori sociali, a beneficio dei lavoratori. Garantiscono infatti la loro tutela nel caso si verifichi una crisi economica all’interno dell’impresa presso la quale svolgono la loro attività professionale: nelle situazioni di calo di fatturato è in effetti possibile che venga attuata la drastica soluzione del taglio del personale.
Come funziona
Per acquisire valore legale, il contratto di solidarietà deve essere redatto e sottoscritto fra datore di lavoro, dipendente e un suo rappresentante sindacale.
Grazie alla realizzazione di questa tipologia di accordo accade che la retribuzione andata perduta per il mancato impiego lavorativo venga bilanciata da una contribuzione - ad opera dell’Inps – che corrisponde all’80 dello stipendio perso. In tal modo si riesce ad evitare all’azienda di mettere in atto il licenziamento, diminuendo invece il monte ore totale di lavoro richiesto e seguendo quindi il principio del lavorare meno per lavorare tutti.
Tale riduzione può essere messa in pratica su una base giornaliera, settimanale o mensile, ma mai annuale (ovvero non è consentito accordarsi su un’assenza dal lavoro di interi mesi).
Se l’impresa dovesse necessitare di un monte ore più cospicuo in specifici momenti, sarà tenuto a menzionarlo nel contratto, comunicandolo al Ministero del Lavoro. Al contrario, qualora necessitasse di una riduzione ulteriore del monte ore stesso, dovrebbe redigere ex novo un altro contratto di solidarietà e inoltrare all’Inps un’ulteriore richiesta.
Normalmente, pur essendo per l’appunto l’Inps a versare il contributo sopra menzionato, l’impresa lo anticipa, mettendo il proprio dipendente nella condizione di riceverlo direttamente in busta paga senza aver dovuto fare nulla precedentemente: è infatti il datore di lavoro stesso a dover inoltrare la domanda all’Inps, con allegati tutti gli accordi stipulati.
A chi spetta
Può usufruire di questa tipologia di contratto tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, dei dipendenti con un’anzianità inferiore a 90 giorni, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i dipendenti con un’assunzione a tempo determinato per le attività stagionali.
Durata e possibilità di rinnovo
La durata massima dei contratti di solidarietà che un’impresa può sottoscrivere è di 2 anni (Legge n. 863 del 1984), con possibilità di proroga per altrettanti due (cifra che arriva a tre per le aziende del Sud del Paese).
In seguito, è comunque permessa la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarietà con il medesimo dipendente, a distanza di un anno dal precedente.
Tipologie di contratto di solidarietà
Si distinguono due tipologie di accordo:
- il contratto di solidarietà di tipo difensivo, finalizzato ad evitare il licenziamento nei momenti di crisi finanziaria dell’impresa
- il contratto di solidarietà espansivo, il cui fine è invece quello di rappresentare un supporto alle nuove assunzioni, grazie alla riduzione del monte ore dei dipendenti già in carica.
Regina Picozzi