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Contratto di solidarietà: cos’è e come funziona

Contratto di solidarietà: cos’è e come funziona

Avrete sicuramente sentito parlare dei cosiddetti contratti di solidarietà. Ma di cosa si tratta, precisamente?

Parliamo di accordi, stipulati tra le aziende e i propri dipendenti, che prevedono una diminuzione dell’orario di lavoro e che di fatto agiscono come ammortizzatori sociali, a beneficio dei lavoratori. Garantiscono infatti la loro tutela nel caso si verifichi una crisi economica all’interno dell’impresa presso la quale svolgono la loro attività professionale: nelle situazioni di calo di fatturato è in effetti possibile che venga attuata la drastica soluzione del taglio del personale.

Come funziona

Per acquisire valore legale, il contratto di solidarietà deve essere redatto e sottoscritto fra datore di lavoro, dipendente e un suo rappresentante sindacale.

Grazie alla realizzazione di questa tipologia di accordo accade che la retribuzione andata perduta per il mancato impiego lavorativo venga bilanciata da una contribuzione - ad opera dell’Inps – che corrisponde all’80 dello stipendio perso. In tal modo si riesce ad evitare all’azienda di mettere in atto il licenziamento, diminuendo invece il monte ore totale di lavoro richiesto e seguendo quindi il principio del lavorare meno per lavorare tutti.

Tale riduzione può essere messa in pratica su una base giornaliera, settimanale o mensile, ma mai annuale (ovvero non è consentito accordarsi su un’assenza dal lavoro di interi mesi).

Se l’impresa dovesse necessitare di un monte ore più cospicuo in specifici momenti, sarà tenuto a menzionarlo nel contratto, comunicandolo al Ministero del Lavoro. Al contrario, qualora necessitasse di una riduzione ulteriore del monte ore stesso, dovrebbe redigere ex novo un altro contratto di solidarietà e inoltrare all’Inps un’ulteriore richiesta.

Normalmente, pur essendo per l’appunto l’Inps a versare il contributo sopra menzionato, l’impresa lo anticipa, mettendo il proprio dipendente nella condizione di riceverlo direttamente in busta paga senza aver dovuto fare nulla precedentemente: è infatti il datore di lavoro stesso a dover inoltrare la domanda all’Inps, con allegati tutti gli accordi stipulati.

A chi spetta

Può usufruire di questa tipologia di contratto tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, dei dipendenti con un’anzianità inferiore a 90 giorni, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i dipendenti con un’assunzione a tempo determinato per le attività stagionali.

Durata e possibilità di rinnovo

La durata massima dei contratti di solidarietà che un’impresa può sottoscrivere è di 2 anni (Legge n. 863 del 1984), con possibilità di proroga per altrettanti due (cifra che arriva a tre per le aziende del Sud del Paese).

In seguito, è comunque permessa la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarietà con il medesimo dipendente, a distanza di un anno dal precedente.

Tipologie di contratto di solidarietà

Si distinguono due tipologie di accordo:

  • il contratto di solidarietà di tipo difensivo, finalizzato ad evitare il licenziamento nei momenti di crisi finanziaria dell’impresa
  • il contratto di solidarietà espansivo, il cui fine è invece quello di rappresentare un supporto alle nuove assunzioni, grazie alla riduzione del monte ore dei dipendenti già in carica.

Regina Picozzi

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