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Ires: di cosa parliamo?

Ires: di cosa parliamo?

Il termine IRES fa riferimento ad un’imposta sul reddito delle società, che viene stabilita ogni anno applicando un’aliquota proporzionale alla base imponibile, costituita dai ricavi a cui vengono sottratti i costi deducibili. Tale imposta è dunque di interesse delle aziende, a differenza delle persone fisiche che sono invece soggette al versamento dell’Irpef. L'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplina e stabilisce infatti che siano tenute al pagamento dell'Imposta sui Redditi delle Società le persone giuridiche, siano esse private o pubbliche. In questa categoria rientrano gli enti pubblici, i trust o gli enti privati, che esercitino un’attività commerciale, nonché le società cooperative, le società di mutua assicurazione e le società di capitali, tutte sul territorio nazionale L'Ires ha sostituito la precedente Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche, nella prospettiva di un adeguamento della materia fiscale ai più aggiornati sistemi europei. Tale tipologia di imposta riguarda dunque il reddito di società ed enti, con un’aliquota del 27,50%. La legge di stabilità del 2016 ha però fissato una riduzione equivalente al 24%, che l’attuale percentuale da considerare. Per quanto concerne la modalità di versamento, essa viene stabilita nel contesto della presentazione della dichiarazione dei redditi: le verranno allora sottratti gli acconti che siano stati pagati nel corso dell’annualità precedente. Entro il 16 giugno, specificamente il giorno 16 del sesto mese dopo la chiusura dell’anno di competenza, attraverso il modello F24 sarà quindi versata l’Ires, unitamente al primo acconto dell’anno in corso. Il secondo acconto è invece fissato al 30 novembre. Per comprendere come effettuare il calcolo degli acconti basterà considerare l'imposta dell'anno precedente: si verseranno il 40% nel primo acconto ed il rimanente 60% nel contesto del secondo acconto. Alcune tipologie di soggetti non sono tenute a versare l’Ires. Tra di esse rientrano le associazioni che gestiscono proprietà statali, quelle di volontari del sangue, gli organi pubblici, i comuni, le province e le regioni, nonché le associazioni che si interessano a progetti di interesse culturale, storico o artistico, determinati da uno specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora vengano pagate sia l’Irap ce l’Ires, al momento del versamento di quest’ultima sarà possibile ottenere una deduzione del 10% dell’Irap stessa, qualora nel bilancio vi siano interessi passivi, o una deduzione analitica nel caso in cui il costo del lavoro superi il valore della produzione di oltre il 90%.

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