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Assegno a vuoto: quali sono i rischi ?

Assegno a vuoto: quali sono i rischi ?

Il cosiddetto “assegno a vuoto” è, in quanto tale, quello emesso senza che vi sia una corrispondente disponibilità economica: ciò significa che esso non è coperto da una cifra equivalente nel conto corrente del soggetto che lo ha emesso. Naturalmente chi lo riceve non alcuna possibilità, sul momento, di sapere se l’assegno sia scoperto oppure no, non essendoci tra l’altro alcun servizio online che ne consenta la verifica. Ciò che accade, in prima istanza, in una condizione di questo tipo, è che non si possa incassare la cifra a cui si avrebbe diritto. L’istituto bancario attiva allora una procedura, contattando il debitore perché versi il prima possibile la somma mancante. Quest’ultimo potrà avvalersi del cosiddetto “pagamento tardivo” versando, oltre a quanto dovuto, il 10% della somma stessa e gli interessi per i giorni di ritardo. Se provvede al versamento entro circa 60 giorni riesce ad evitare il protesto, operazione non automatica che si verifica dopo che il creditore si sia rivolto ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario. Il debitore ha infatti, per l’esattezza, 68 giorni di tempo per coprire l’assegno se esso è stato emesso su piazza (ovvero nel medesimo Comune della banca) e 75 giorni se è invece stato emesso fuori piazza (cioè in un Comune diverso): provvedendo a tale obbligo metterà il creditore nella condizione di incassare quanto a lui dovuto in “seconda presentazione”. Se, diversamente, il debitore non effettua il versamento nei tempi stabiliti dalla legge, potrà accadere che l’istituto bancario faccia una segnalazione, come detto, al CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), con conseguente sua iscrizione nel registro apposito (tenuto dalla Banca d’Italia) in qualità di cattivo pagatore: si procederà allora con la “revoca di sistema”, tale per cui il debitore dovrà obbligatoriamente restituire il proprio libretto di assegni. Da quel momento nessun istituto bancario potrà concedergliene un altro per la durata di 6 mesi. Diversamente, potrà succedere che il creditore eserciti nei suoi confronti un’azione di protesto: un assegno protestato, ha a tutti gli effetti, il valore di titolo esecutivo e in quanto tale, può dare il via ad un’azione di recupero del credito, potendo comportare il pignoramento dei beni del debitore e la loro vendita all’asta. Il beneficiario di un assegno a vuoto, quindi, può rivalersi esclusivamente nei confronti del soggetto emittente e non in quelli dell’istituto bancario corrispondente. Da questo punto di vista è bene ricordare che solo un assegno ordinario possa correre il rischio di essere scoperto: quelli circolari, infatti, hanno la garanzia della banca emittente e per tale ragione risultano essere la scelta migliore nei casi in cui non si conosca bene il debitore.

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