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Economia e famiglia: confermato anche per il 2017 il Bonus Bebè. Quanto vale e cosa fare per richiederlo.

Economia e famiglia: confermato anche per il 2017 il Bonus Bebè. Quanto vale e cosa fare per richiederlo.

Il Bonus Bebè confermato anche per il 2017 Il “Bonus Bebè”, propriamente detto assegno di natalità, istituito dalla Legge di stabilità del 2015 varata dal Governo Renzi ed erogato dall’Inps, è stato confermato anche per quest’anno e riguarderà ogni figlio nato dal 2015 stesso ad oggi e naturalmente i figli adottati (in questo caso il bonus si riceverà fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia, anche in caso di affidamento temporaneo o preadottivo). Un potenziamento della misura, ovvero un allungamento del tempo di erogazione dell’assegno fino ai 5 anni di età del bambino, sarebbe stato troppo oneroso per le casse dello Stato. Sarà però incrementato il meccanismo del congedo parentale, ovvero quello che i genitori richiedono per poter accompagnare i propri figli. Il congedo non retribuito, la cui domanda fino ad oggi poteva essere fatta sino agli 8 anni di età del bambino, a partire da quest’anno arriverà fino ai 12 anni. La tipologia di congedo che prevede invece l’erogazione del 30% della retribuzione potrà venire richiesto fino ai 6 anni del minore, con la possibilità di arrivare agli 8 anni nei casi di famiglie indigenti. Chi può far richiesta del Bonus Bebè? Per quanto concerne la richiesta del cosiddetto “bonus bebè”, essa può essere inoltrata dai cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, residenti in Italia e conviventi con il figlio, che abbiamo un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che permette di calcolare a quanto ammonti la ricchezza di ogni famiglia, per poter evidenziare quelle che hanno maggior necessità di agevolazioni da parte dello Stato) al di sotto dei 25 mila euro. Se l'ISEE non supera i 7 mila euro annui l'importo erogato sarà di 1920 euro all'anno, suddivisi in 12 rate da 160 euro. Se è invece compreso tra 7 e 25 mila euro, il totale del bonus sarà di 900 euro, in rate mensili da 80 euro. L’importo calcolato verrà versato, appunto, mensilmente e coprirà un arco di tempo di tre anni. Qualora il genitore fosse minorenne o incapace di intendere e di volere, la richiesta dovrà essere presentata dal suo legale rappresentante. In merito alla domanda da inoltrare, essa dovrà venire inviata all'Inps per via telematica attraverso il sito web dell'ente (percorso “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Assegno di natalità”), oppure telefonicamente tramite il contact center integrato INPS – INAIL (803.164 – gratuito - da rete fissa oppure 06 164.164 da rete mobile), obbligatoriamente entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso del figlio nel nucleo familiare nei casi di adozione e affidamento. Qualora intervenga il decesso del genitore richiedente, l’assegno potrà essere incassato dall’altro genitore. Si avrà diritto al bonus a partire dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della domanda e la sua erogazione potrà avvenire con accredito su conto corrente bancario o postale, con bonifico domiciliato, su libretto postale o su carta prepagata avente IBAN. Il suo versamento da parte dello Stato avverrà per tre anni, ovvero dalla nascita al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare del figlio adottato o affidato. Si perde il diritto al bonus al momento del raggiungimento del 18esimo anno di età del figlio adottato o affidato, se il minore decede, se chi lo ha richiesto non possiede più i requisiti personali ed economici necessari, se l’adozione viene revocata, se il figlio viene affidato in modo esclusivo al genitore che non ha inoltrato la richiesta, se la responsabilità genitoriale decade, oppure ancora se il minore viene affidato a terzi.

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