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Tassa sulla donazione: tutto quello che serve sapere

Tassa sulla donazione: tutto quello che serve sapere

Quando parliamo di “donazione” facciamo riferimento, in termini di legalità, ad una tipologia di contratto stipulato tra due contraenti con carattere di gratuità. In quanto tale, però, può incorrere in condizioni da rispettare relativamente alla soglia del valore di ciò che viene donato ed è comunque sottoposto a tassazione. L’imposta sulle donazioni riguarda infatti il trasferimento a titolo gratuito, fra soggetti viventi, della proprietà, unitamente ad altri diritti contestuali. Ad essa si andranno ad aggiungere, naturalmente, l’imposta di trascrizione e quella catastale, in diverse proporzioni nelle differenti situazioni. Si tratta quindi di una tassa applicata al valore dei beni e dei diritti, entrambi oggetto di trasferimento. Le entità sono le stesse su cui viene applicata l’imposta sulle successioni (con l’unica eccezione dei titoli di Stato), ovvero beni mobili e immobili, obbligazioni e titoli, azioni, quote partecipative in società italiane, assegni, vaglia, crediti e cambiali (qualora siano stati emessi da un cittadino italiano), nonché le cosiddette “liberalità indirette”, vale a dire gli atti di una donazione non formalizzata (ad esempio relativa al saldo del debito di una terza persona). Nel caso di una donazione nei confronti del coniuge o di parenti diretti (genitori o figli), l’aliquota applicata sarà del 4%, con una franchigia di 1 milione di euro. Se ad essere donata è la prima casa, chi effettua tale donazione dovrà pagare un’imposta di trascrizione pari a 168 euro ed un’imposta catastale di 200 euro. E’ bene sottolineare che se ad essere oggetto di donazione è un’impresa da parte di un genitore nei confronti di un figlio, il figlio suddetto non sarà tenuto a pagare l’imposta di donazione, a condizione che continui ad esercitare l’attività per almeno 5 anni dal momento del suo trasferimento. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta di donazione le autovetture iscritte al pubblico registro, le donazioni a favore dello Stato, di fondazioni e Onlus, di enti pubblici e associazioni legalmente riconosciute, o ancora di partiti politici. Nel caso di donazioni a favore di fratelli e sorelle, quindi parenti di secondo grado, l’aliquota applicata salirà invece al 6% per ogni beneficiario, con una franchigia inferiore pari a 100 mila euro. Se si tratterà della prima casa, l’imposta di trascrizione sarà sempre di 168 euro e quella catastale sempre di 200 euro. Se la donazione riguarderà poi altri parenti, con legami di grado differente fino al quarto,  l’aliquota applicata sarà la medesima ma non vi sarà franchigia. Per quanto riguarda la modalità con cui le donazioni devono essere realizzate, esse dovranno essere eseguite con atto pubblico, in presenza del notaio a redigerlo. Sarà poi lo stesso notaio a registrare il documento all’Ufficio delle Entrate di specifica competenza, versando sia l’imposta prevista che la tassa di registro. Se si tratta di beni immobili, andranno ad aggiungersi anche l’imposta ipotecaria e quella catastale, rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%. E’ bene ricordare sempre che l’imposta sulle donazioni deve necessariamente essere versata quando si registra l’atto.    

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