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Assegno di maternità: cos'è e come funziona?

Assegno di maternità: cos'è e come funziona?

Quando parliamo di assegno di maternità facciamo riferimento ad una specifica agevolazione, erogata dall'Inps e finanziata dai rispettivi Comuni di appartenenza, riservata alle donne casalinghe e disoccupate e a quelle che abbiano un'occupazione ma che non usufruiscano di altri trattamenti di maternità di tipo economico, in entrambi i casi nel rispetto di alcune caratteristiche stabilite per legge. Può trattarsi di mamme con un figlio proprio, adottato o in preadozione. Nello specifico, le mamme lavoratrici o con un'attività precaria per poter ricevere l’assegno di maternità 2018 dello Stato dovranno aver versato almeno tre mesi di contributi nell'ultimo anno e mezzo e nove mesi prima del parto (o dell'inserimento del bambino adottato nel proprio nucleo familiare); le mamme prive di un'attività lavorativa o in mobilità o in cassa integrazione dovranno aver comunque lavorato almeno per tre mesi e non dovranno essere trascorsi, analogamente, più di nove mesi dal momento della perdita del lavoro a quello del parto; oppure ancora dovranno essere nella condizione di aver usufruito della gestione separata, ma sempre con tre mesi contributivi risalenti ai 12 mesi che precedono il congedo obbligatorio (ovvero l'ottavo mese di gravidanza). L’assegno viene corrisposto in un’unica soluzione di importo pari a 1713,00 euro, ovvero corrispondente a cinque mensilità di 342,62 euro ciascuna. Si tratta di un incentivo che è stato reso effettivo con il decreto n.51/2001 e che ha il preciso scopo di fornire un supporto finanziario alle madri in difficoltà, ovvero a coloro che siano in possesso di un determinato Isee. Per poterne usufruire è indispensabile essere residenti nel Comune che fornisce il riconoscimento dell'assegno, non avere in corso altre tipologie di prestazioni previdenziali o agevolazioni specifiche per la condizione di maternità ed avere, per l'appunto, un Isee entro i limiti stabiliti annualmente (di norma, al di sotto di 17.141,45 euro). La richiesta deve essere inoltrata necessariamente presso il proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dal momento della sua adozione. La domanda suddetta ha modalità di inoltro che possono essere leggermente diverse da un luogo all'altro, ma in qualunque caso è possibile ricevere un'assistenza del tutto gratuita negli uffici Caf della propria città, o diversamente rivolgersi al dipartimento dei servizi sociali di zona. Essa deve venire presentata o direttamente agli uffici comunali oppure passando attraverso il patronato, compilando uno specifico modulo e trasmettendolo online mediante i servizi telematici preposti, per accedere ai quali è necessario solamente essere in possesso del codice Pin fornito dall’Inps. Se si tratta di situazioni di adozione o di affidamento preadottivo, i sei mesi previsti per legge partono dal momento dell'inserimento del bambino nel nucleo familiare. Il Comune di appartenenza, ricevuta la richiesta e avendo verificato che la mamma sia effettivamente in possesso dei requisiti previsti, invia la domanda di “accredito” all'Inps, fornendo un numero di conto corrente dell'interessata o chiedendo che l'importo venga erogato tramite assegno a lei intestato. Di solito la cifra viene recapitata entro quattro mesi dal momento di inoltro della richiesta. Le destinatarie di questo specifico strumento di agevolazione economica sono sia le mamme italiane che straniere con carta di soggiorno o status di rifugiata politica.   Regina Picozzi

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