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I pagamenti effettuati con assegni bancari

I pagamenti effettuati con assegni bancari

Quando parliamo di “assegno bancario” ci riferiamo ad un titolo che rappresenta un ordine di pagamento basato sull’accordo stipulato tra banca e cliente al momento dell’apertura del conto corrente, che consente al correntista di disporre della quota di denaro depositata presso la banca stessa. Nel compilare l’assegno, si potrà inserire sia il nome di una qualunque persona (tecnicamente definita “prenditore”), alla quale la banca suddetta avrà l’obbligo di erogare la cifra indicata, sia il proprio o la dicitura “a me stesso”. Di fatto, si tratta di uno strumento che può essere utilizzato come fosse moneta corrente, considerando che chi ne riceve uno può pagare una terza persona riutilizzando lo stesso: dovrà soltanto mettere una firma sul retro, ovvero “girarlo”. Potrà essere incassato nell’immediato se la persona a cui è intestato lo girerà alla banca; diversamente, potrà invece passare tra diverse persone, denominate “giratari”. Naturalmente chi gira un assegno si assume la responsabilità della sua copertura, anche nel caso in cui lo avesse ricevuto da altri come forma di pagamento. Se dovesse accadere che l’ultimo a riceverlo scoprisse che tale assegno non sia coperto, egli potrà rivalersi in tribunale con tutti i giratari precedenti a sé. A partire dal 2007 sappiamo che nel nostro Paese i libretti di assegni sono emessi con la clausola "non trasferibile", salvo diversa indicazione da parte del cliente, dopo l’assolvimento dell'imposta di bollo. Tale clausola, che può venire apposta anche dopo una o più girate, ha la finalità di impedire l’assegno venga, per l’appunto, girato ad altri, permettendo che esso sia incassato dal solo beneficiario. In base al d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 per prevenire il riciclaggio di denaro gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono avere apposta tale clausola in maniera obbligatoria, unitamente all'indicazione del beneficiario. Esistono assegni circolari e bancari. I primi sono una sorta di “promessa” fatta dalla banca, la quale si assume l’impegno di pagare la cifra menzionata a chi presenterà l’assegno stesso per incassarlo. Vengono accreditati in modo più veloce, con una più rapida maturazione degli interessi. I secondi, invece, vengono emessi e compilati dal titolare del conto corrente. Per quanto riguarda la compilazione, sappiamo che dal 1991, per legge, non esiste più la possibilità di essere perseguiti penalmente se si omette l’inserimento della data. In ogni caso le banche lo regolarizzano all’atto del versamento. Il problema si pone maggiormente in relazione agli interessi del correntista, visto che essi sono dalla banca stessa pagati fino alla data indicata, se indicata. Se hanno la data, gli assegni bancari restano sempre validi, benché sia certamente meglio riscuoterli entro 8, massimo 15 giorni dal momento del ricevimento: dopo tale periodo, infatti, non vi è più la garanzia in merito alla copertura da parte di chi li ha girati e, di conseguenza, qualora risultassero scoperti bisognerebbe affrontare una causa legale per poter richiedere i propri soldi.  

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