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Pensioni di invalidità: caratteristiche e requisiti

Pensioni di invalidità: caratteristiche e requisiti

La cosiddetta “pensione di invalidità” è un sostegno di tipo economico erogato dall’INPS e riservato esclusivamente a tutte le persone che presentino una riduzione delle loro capacità lavorative del 100%. Esiste infatti una “scala” percentuale che prevede riconoscimenti differenti sulla base, per l’appunto, delle diverse percentuali di invalidità riconosciuta. Quando parliamo di questa specifica tipologia di supporto facciamo riferimento non soltanto all’assegno ordinario di invalidità (AOI) disciplinato dalla Legge n.222 del 12 giugno 1984 e spettante a tutti i soggetti la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo, ma anche ad una serie di ulteriori prestazioni riconosciute.

Le altre prestazioni

La pensione di invalidità comprende infatti, nello specifico, anche la cosiddetta pensione di invalidità civile, che spetta agli individui con un’invalidità compresa tra il 74% e il 99%; l’indennità di frequenza, relativa ai minori di 18 anni che presentino specifiche caratteristiche tali da comportare un ostacolo al loro inserimento sociale e scolastico; la pensione di inabilità, riservata agli invalidi civili totali; l’indennità di accompagnamento, riconosciuta alle persone che presentino serie minorazioni psichiche o fisiche, tali da non consentire loro di essere autosufficienti. L’invalidità civile è disciplinata dalla Legge n. 118/1971 ed è riservata ai soggetti con menomazioni intellettive, fisiche e psichiche tali da causare loro una permanente incapacità lavorativa, nello specifico non inferiore ad un terzo (ovvero non inferiore ad una percentuale del 33%). Il suo riconoscimento prevede che ai suddetti soggetti siano erogate determinate prestazioni sanitarie e concesse agevolazioni economiche da parte dello Stato. Per poter riconoscere l’esistenza di una condizione di invalidità civile l’INPS si fa carico di accertare le effettive caratteristiche dell’individuo, tali da impedirgli lo svolgimento delle abituali attività quotidiane e lavorative.

Lo stato di handicap

Dobbiamo però distinguere l’invalidità civile dal cosiddetto “stato di handicap”, condizione riconosciuta ai sensi dell’art. 3 co.1 della Legge n. 104/1992, che descrive il soggetto come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Pur nelle specifiche differenze, generalmente tutte le prestazioni erogate dallo Stato per condizioni di invalidità presuppongono la presenza di malattie o condizioni patologiche tali da impedire alla persona che ne è affetta il proprio normale sostentamento.

Regina Picozzi

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