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| STATUTO |
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Il nuovo statuto della FederLUS, approvato il 17 dicembre 2004, prevede le modifiche introdotte con la riforma del Diritto societario, dal D. Lgs. n. 6/2003.
Nel nuovo statuto viene sancito, in primo luogo, un più stretto legame con il Movimento di cui la Federazione è espressione; mentre, per quanto riguarda gli scopi, si dà maggiore forza al ruolo della Federazione nell’azione di radicamento territoriale delle banche associate.
Inoltre, per quanto riguarda le attività svolte, viene data ancora più specifica rilevanza ai comparti dell’assistenza e verifica della revisione e della consulenza e formazione, che possono essere ormai considerati il “core-business” della Federazione.
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Scarica lo statuto |
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FEDERAZIONE delle BANCHE di CREDITO COOPERATIVO
del LAZIO, UMBRIA, SARDEGNASTATUTO
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TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
SCOPO SOCIALE - DURATA
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Art. 1 Denominazione e sede
E' costituita una cooperativa con funzioni consortili denominata "Federazione delle Banche di credito cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna, società cooperativa".
La società ha sede nel comune di Roma. Potranno essere istituiti uffici periferici e di rappresentanza in altre località delle Regioni Lazio, Umbria, Sardegna.
Art. 2 Principi ispiratori e scopo sociale
La società ispira la propria attività ai principi della mutualità e della solidarietà propri della tradizione del Movimento e non ha fini di lucro.
La società - in ossequio agli articoli 2602, 2615 ter e 2620 del codice civile nonché all'art. 27 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni - si propone di promuovere la costituzione di Banche di credito cooperativo, di rafforzarne il rapporto con le comunità locali di cui sono espressione e di agevolarne lo sviluppo mediante l'esercizio di attività di interesse comune, di rappresentanza, assistenza ed erogazione dei servizi.
Art. 3 Organizzazione delle Banche di credito cooperativo
La società costituisce l'organismo associativo di secondo grado delle Banche di credito cooperativo delle Regioni Lazio, Umbria, Sardegna.
In tale qualità essa aderisce alla Federazione Nazionale di categoria e per il tramite di questa all'Organizzazione nazionale delle cooperative alla quale questa, a sua volta aderisce; potrà inoltre aderire ad altri enti che perseguano lo sviluppo del Movimento delle Banche di credito cooperativo e della cooperazione in genere.
Nello svolgimento della propria attività, la società opera in base a criteri di sussidiarietà nei confronti sia delle Banche di credito cooperativo socie, sia della Federazione Nazionale di categoria alla quale la società aderisce.
La società collabora con la Federazione Nazionale di categoria nella rilevazione dei dati necessari per valutare il grado di fruizione, da parte delle Banche socie, dei servizi offerti dalla società medesima e dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, affinché questi ultimi possano adottare politiche gestionali premianti con riferimento al volume di attività e di servizi utilizzati dalle Banche socie.
Nello svolgimento della propria attività di revisione, la società opera anche quale articolazione territoriale del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.
Art. 4 Durata
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'assemblea straordinaria.
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TITOLO II
OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÁ
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Art. 5 Oggetto sociale
La società, per il conseguimento dei propri scopi, svolge:
a) attività di rappresentanza e promozione;
b) attività di assistenza e consulenza;
c) attività di verifica e revisione;
d) attività di carattere economico che sia ritenuta utile ai fini consortili.
La società può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi, purché in misura non prevalente, ad esclusione delle attività sub a) e c) che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci.
Tuttavia, l'attività di verifica e revisione può essere svolta anche nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo costituite da meno di tre anni, aventi sede legale nelle regioni di competenza.
Art. 6 Attività di rappresentanza
L'attività di rappresentanza viene esplicata per:
a) associare le Banche socie in enti e organizzazioni aventi scopi complementari od affini alle stesse;
b) rappresentare le Banche socie in ogni sede, sia al fine di stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici e privati di qualunque natura che al fine di tutelare gli interessi presso gli stessi, ed in particolare avanti agli Uffici finanziari dello Stato ed alle Commissioni tributarie;
c) tutelare gli interessi sindacali delle Banche socie, anche in occasione della stipula di contratti integrativi di lavoro o accordi economici nonché delle vertenze individuali e collettive;
d) assistere le Banche socie relativamente ai rapporti con l'Organo di Vigilanza; alle Banche socie è fatto obbligo di informare la società degli incontri programmati con detto Organo.
L'attività di rappresentanza di cui sopra ha valore legale perché si intende conferita dalle Banche socie, ad ogni effetto, con l'atto di deliberazione di iscrizione a socio.
Art. 7 Attività di promozione
L'attività di promozione si esplica mediante:
a) iniziative di sostegno per facilitare la costituzione, i processi di aggregazione e lo sviluppo delle Banche di credito cooperativo;
b) organizzazione di manifestazioni e convegni;
c) pubblicazione e divulgazione di dati e notizie relative al Movimento della Cooperazione di credito;
d) compimento di studi e ricerche;
e) svolgimento di analisi economiche e statistiche del territorio, anche al fine di consentire alle Banche socie la migliore individuazione delle strategie di espansione aziendale;
f) ogni altro strumento idoneo a tutelare e diffondere una immagine unitaria delle Banche di credito cooperativo.
Art. 8 Attività di assistenza e consulenza
L'attività di assistenza e consulenza è volta a fornire alle banche socie ed ai terzi le conoscenze più aggiornate e la disponibilità di idonei strumenti operativi.
Essa si esplica in particolare nei campi della organizzazione aziendale, della pianificazione e controllo, delle applicazioni informatiche, degli adempimenti contabili, fiscali e di vigilanza, della consulenza legale e tributaria e della formazione e gestione delle risorse umane.
A tal fine la società provvede a:
a) diffondere, con ogni idoneo strumento, le informazioni, le istruzioni e gli indirizzi di interesse generale;
b) fornire, dietro richiesta, specifici chiarimenti e suggerimenti in ordine alle problematiche evidenziate;
c) assicurare interventi per l'esame e la soluzione di casi e questioni particolari;
d) coadiuvare le Banche socie negli adempimenti necessari per fruire degli interventi di sostegno del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo;
e) fornire supporto tecnico nel caso di controversie con terzi e garantire la possibilità di soluzioni arbitrali nel caso di controversie fra le stesse.
Art. 9 Attività di verifica e revisione
L'attività di verifica, compresa la revisione svolta quale articolazione territoriale del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, ha lo scopo di garantire il rispetto delle normative e dei criteri di sana e prudente gestione afferenti l'attività delle Banche socie nell'interesse delle stesse e dell'intero sistema delle Banche di credito cooperativo.
A tal fine la società, con le modalità ed i criteri stabiliti da apposito regolamento esercita il controllo sulle segnalazioni periodiche e sui dati aggregati concernenti l'attività delle Banche socie e sottopone periodicamente queste ultime a revisioni totali o parziali.
I revisori incaricati dalla società hanno diritto di accedere ai locali ed agli archivi di pertinenza delle Banche socie e di richiedere ad esse l'esibizione dei documenti che ritengono necessari.
Gli amministratori ed il personale delle Banche socie devono adoperarsi per facilitare l'espletamento dell'attività di revisione.
I risultati delle revisioni, contenuti in apposita relazione, vengono portati a conoscenza degli organi di Amministrazione e di controllo della Banca socia, che sono tenuti per quanto di propria competenza ad attuarne senza ritardo le indicazioni ed a rimuovere le irregolarità riscontrate.
L'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, potendo comportare pregiudizio di carattere economico e di immagine al sistema delle Banche di credito cooperativo, viene comunicata - a cura del Comitato di Supervisione Permanente, la cui composizione, nomina, attività saranno disciplinate da apposito regolamento - al Consiglio di Amministrazione della società, cui spetta adottare il richiamo diretto.
Con lo stesso regolamento sono stabilite le procedure secondo le quali, in caso di non ottemperanza alle indicazioni od omessa rimozione delle irregolarità riscontrate, il Consiglio di Amministrazione adotta, alternativamente ovvero cumulativamente una o più delle seguenti iniziative sanzionatorie:
1) decadenza degli esponenti della Banca da eventuali cariche ricoperte nell'ambito della Federazione, ivi comprese quelle nel Consiglio di Amministrazione;
2) non candidabilità degli esponenti delle Banche sanzionate ai fini dell'assunzione di cariche presso Organismi centrali del Movimento, per tutto il periodo di persistenza delle cause che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;
3) segnalazione al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo;
4) pagamento di penali da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca socia, stabilendone i limiti minimi e massimi;
5) segnalazione alla Federazione nazionale, per le conseguenti misure nell'ambito delle strutture del Movimento;
6) sospensione dal diritto di voto nelle assemblee della società;
7) comunicazione alla Banca d'Italia;
8) esclusione della Banca socia.
In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione della società può disporre l'invio di un team di esperti, con funzioni di supporto, per concorrere alla risoluzione delle problematiche riscontrate, il cui costo gravi integralmente sulla Banca interessata.
Art. 10 Altre attività
L'attività economica viene esplicata a favore delle associate per:
a) la gestione di centri consortili volti alla produzione e commercializzazione di procedure informatiche uniformi e di servizi di elaborazione dati e di altro genere;
b) l'attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale per amministratori, sindaci e dipendenti. In particolare, le iniziative di formazione degli amministratori e sindaci vengono attuate in quanto espressione del dovere professionale di tali soggetti di assicurare il buon governo e la buona gestione delle Banche di Credito Cooperativo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione nonché dei valori e dell'identità del Credito Cooperativo;
c) la prestazione di collaborazione mutualistica mediante l'invio per incarichi temporanei di dipendenti, nel rispetto della normativa vigente sui rapporti di lavoro;
d) gli adempimenti necessari per l'amministrazione del personale;
e) l'approvvigionamento e la fornitura di beni e la prestazione di servizi ritenuti utili per l'esercizio dell'attività;
f) l'attuazione delle iniziative, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società, che saranno deliberate dai competenti organi;
g) fornire il servizio di Internal Audit erogato, nel rispetto della vigente normativa, anche di vigilanza, in materia. Le attività di cui al presente articolo potranno essere estese, residuamente, anche a terzi.
Art. 11 Fondi di garanzia mutualistica
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la società può istituire e gestire un Fondo avente finalità mutualistica, destinato a sopperire alle temporanee necessità finanziarie, economiche e patrimoniali delle Banche socie, non risolvibili nell'ambito della corrente gestione, nonché a perseguire la tutela dei depositanti, in via sussidiaria con il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.
La società può altresì istituire e gestire altri fondi.
I Fondi sono disciplinati con appositi regolamenti approvati dall'assemblea.
Art. 12 Competenza territoriale
Le attività di cui al presente Titolo II, ferme restando le previsioni di cui all'art. 5, possono essere rese anche a Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale in altre regioni, previo consenso della Federazione locale interessata e della Federazione Nazionale di categoria.
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TITOLO III
SOCI
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Art. 13 Ammissibilità a socio
Possono essere ammesse a socio le Banche di credito cooperativo aventi sede legale nel Lazio, Umbria, Sardegna, salvo le Banche di Credito Cooperativo costituite da meno di tre anni.
Tuttavia, al ricorrere di particolari condizioni comunque coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'assemblea, può deliberare l'ammissione a socio anche di Banche di Credito Cooperativo costituite da meno di tre anni.
Con il consenso della Federazione locale interessata e della Federazione nazionale di categoria, possono essere ammesse a socio anche banche di credito cooperativo aventi sede legale in altre regioni.
Art. 14 Formalità per l'ammissione a socio
Per l'ammissione a socio, le Banche di credito cooperativo devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, corredata di copia autentica della delibera del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla richiesta di ammissione entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento, ovvero, entro lo stesso termine deve comunicare, motivandolo, l'eventuale rigetto della domanda all'interessato.
In caso di accoglimento della richiesta di ammissione, il Consiglio di Amministrazione, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci.
La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.
Art. 15 Diritti dei soci
Le Banche socie esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto secondo quanto stabilito dall'articolo 25;
b) partecipano al dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio;
c) hanno diritto di avvalersi dell'attività di rappresentanza, di promozione, di assistenza e consulenza, di verifica e revisione nonché delle altre attività svolte dalla società, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle altre deliberazioni sociali.
L'esercizio dei diritti sociali spetta alle Banche socie in regola con il versamento dei contributi consortili, con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla società e che non siano assoggettate a sanzioni che sospendano il diritto di voto.
Art. 16 Doveri dei soci
Le Banche socie, nello spirito della mutualità e nell'interesse del sistema delle Banche di credito cooperativo, hanno il dovere:
a) di uniformarsi alle deliberazioni assunte dagli organi della società e di favorirne l'attuazione;
b) di corrispondere i contributi consortili e versare i corrispettivi specifici per le attività e i servizi utilizzati;
c) di sottoporsi alle revisioni e di favorirne lo svolgimento, di attuare senza ritardo le indicazioni conseguenti, di rimuovere le irregolarità riscontrate;
d) di fornire tutte le notizie ed i dati richiesti dalla società ed aventi attinenza con le finalità della società;
e) di invitare la società alle proprie assemblee;
f) di corrispondere alle richieste della società necessarie perché la stessa possa svolgere l'attività di prestazione uniforme dei servizi sociali e di revisione, a salvaguardia del Credito Cooperativo, nell'interesse di tutte le Banche socie;
g) di non tenere comportamenti incompatibili con quelli ai quali si indirizza l'azione della società.
Art. 17 Cessazione della qualità di socio
Le Banche socie cessano di far parte della società in seguito a recesso, al proprio scioglimento oppure ad esclusione.
Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Esso è deliberato dalla assemblea della Banca socia; in detta assemblea, ha diritto di intervento e di parola un rappresentante della Federazione.
L'esclusione può avvenire, secondo le disposizioni del presente statuto, per la violazione di uno dei doveri posti a carico della Banca socia. Essa viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della società, con provvedimento motivato, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Il provvedimento di esclusione è comunicato alla Banca socia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, la Banca socia può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.
La Banca uscente ha l'obbligo di pagare i contributi consortili disposti per l'esercizio in corso ed ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai Bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto. La società deve provvedere al pagamento di quanto dovuto, ai sensi del presente articolo, entro sei mesi dalla approvazione del Bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto.
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TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI - CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI
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Art. 18 Patrimonio
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.
Durante l'esistenza della società è vietata la distribuzione delle riserve.
Art. 19 Capitale sociale
Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di EURO 25,82 (venticinquevirgolaottantadue) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
Art. 20 Azioni e sovrapprezzo
Le azioni sono nominative.
L'assemblea determina in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del codice civile l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).
Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.
Art. 21 Ristorni
L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- assegnazione gratuita di azioni;
- emissioni di obbligazioni.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
Art. 22 Contributi e corrispettivi
Alle spese di gestione si provvede, in via ordinaria, con i contributi e con i proventi derivanti dalle attività svolte.
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio preventivo; in tale occasione, esso determina l'ammontare dei contributi consortili in rapporto al complesso delle attività da svolgere e ne stabilisce la ripartizione fra le Banche socie in base ai criteri stabiliti in apposito regolamento assembleare.
Nella determinazione del contributo consortile si dovrà, comunque, tener conto dei limiti di contribuzione fissati dalla Federazione Nazionale di categoria.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre può determinare presupposti, criteri e tipologia di attività e servizi per i quali le Banche socie saranno chiamate a versare un corrispettivo specifico in relazione all'effettiva fruizione degli stessi e sulla base dei prezzi unitari; il Consiglio potrà anche adottare criteri premianti con riferimento al volume di attività e di servizi utilizzati dalle Banche socie.
I contributi e i corrispettivi specifici, dovuti dalle banche socie per la prestazione dei servizi di cui al Titolo II, non potranno comunque superare i costi imputabili alle prestazioni medesime.
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TITOLO V
ORGANI SOCIALI
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Art. 23 Organi sociali
Gli organi della società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.
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TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI SOCI
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Art. 24 Convocazione e costituzione dell'assemblea
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.
La convocazione avviene con avviso spedito alle Banche socie, per raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, che può essere tenuta in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in territorio italiano.
Il Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, deve convocare senza indugio l'Assemblea quando, ricorrendo gravi motivi adeguatamente rappresentati, ne sia fatta richiesta dalla Federazione nazionale di categoria e nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.
Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima ed in seconda convocazione, sono validamente costituite secondo le regole previste dal codice civile e deliberano con le maggioranze stabilite dal medesimo codice.
E' escluso il voto segreto.
Art. 25 Rappresentanza in assemblea
Ciascuna Banca socia interviene direttamente all'assemblea, mediante il suo legale rappresentante ovvero mediante un delegato di questi, scelto fra gli amministratori.
La delega è rilasciata con lettera diretta al Presidente dell'assemblea da parte del legale rappresentante della Banca socia.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
All'assemblea dovrà essere invitato il legale rappresentante della Federazione nazionale di categoria, il quale potrà intervenire con facoltà di parola anche attraverso un proprio delegato.
Inoltre all'assemblea possono essere invitati ad assistere gli amministratori, i sindaci ed i Direttori delle Banche socie, con facoltà di parola.
Art. 26 Competenze dell'assemblea
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, del codice civile.
L'assemblea ordinaria:
- approva il Bilancio e le connesse relazioni degli amministratori, udita la relazione dei sindaci;
- elegge gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, del quale nomina il Presidente, ed i componenti del Collegio dei Probiviri;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato l'esercizio del controllo contabile;
- approva i regolamenti che disciplinano i contributi consortili, l'attività di verifica e revisione di cui all'art. 9, nonché, quelli dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 11.
L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge.
Per le modifiche statutarie deve essere acquisito il preventivo parere della Federazione Nazionale di categoria.
Art. 27 Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, con il consenso della medesima, nomina un Segretario e, quando ricorrono le elezioni delle cariche sociali, anche due scrutatori. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Art. 28 Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è composto da 15 a 25 consiglieri.
L'assemblea ne determina il numero e li elegge fra i presidenti delle banche socie, dando adeguata rappresentanza alle singole zone provinciali e sulla base di criteri di avvicendamento.
In caso di indisponibilità del Presidente, possono essere eletti amministratori e sindaci delle stesse Banche socie, previa designazione del Consiglio di Amministrazione di quest'ultime, da inviarsi alla società almeno dieci giorni prima dell'assemblea di rinnovo delle cariche sociali.
I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica: sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi e non possono rivestire più di quattro cariche amministrative in società operanti nel settore della Cooperazione di Credito ad esclusione delle Banche di Credito Cooperativo; essi decadono quando cessano dalla carica di Presidente delle Banche socie o quando viene revocata la designazione di cui al comma precedente. Essi decadono altresì in caso di applicazione della specifica previsione contenuta nel comma 7 dell'art. 9.
Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti.
Art. 29 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma una volta a trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale, o da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso, o dalla Federazione Nazionale di categoria.
La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto, anche con strumenti telematici che ne attestino la ricezione, al domicilio di ciascun Consigliere ed ai componenti del Collegio Sindacale, almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Ferme restando le modalità di convocazione, è ammessa la possibilità di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza ed in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione.
Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Art. 30 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
E' escluso il voto segreto.
Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione nazionale di categoria.
Alle riunioni partecipa, con parere consultivo il Direttore che assolve altresì in via ordinaria, le funzioni di Segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.
Art. 31 Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- l'approvazione dei regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'assemblea;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili.
Il Consiglio, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, al Presidente e a singoli Consiglieri, determinando i limiti delle deleghe.
Art. 32 Compenso ai Consiglieri di Amministrazione
I Consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
Art. 33 Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; egli sovrintende all'andamento della società e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente e, in caso di più Vice Presidenti, da quello Vicario; in caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.
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TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO
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Art. 34 Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, quale membro di diritto, e da 4 a 8 componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dallo stesso Consiglio.
Le riunioni sono convocate secondo le modalità di cui all'art. 29, secondo comma, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie ad esso delegate dal Consiglio; tuttavia, in caso di necessità ed urgenza, il Comitato delibera su qualsiasi argomento di competenza del Consiglio, esclusi quelli riservati a quest'ultimo dalla legge.
Le deliberazioni di urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.
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TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE
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Art. 35 Composizione del Collegio Sindacale
L'assemblea ordinaria nomina ogni tre esercizi, fra gli amministratori ed i sindaci delle Banche socie, purché in possesso dei requisiti di legge ovvero iscritti nel registro dei revisori contabili, tre sindaci effettivi, designandone il Presidente e due supplenti.
I sindaci sono rieleggibili. Essi decadono, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando cessano dalla carica di amministratore o di sindaco delle Banche socie.
I sindaci decadono altresì in caso di applicazione della specifica previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 9.
Art. 36 Compiti del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, avvalendosi anche della collaborazione del servizio di revisione della Federazione Nazionale di categoria.
I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
Art. 37 Controllo contabile
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ovvero dal collegio sindacale previa deliberazione dell'assemblea dei soci.
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TITOLO X
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Art. 38 Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soggetti terzi rispetto alle Banche socie.
Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione nazionale di categoria, gli altri membri sono nominati dall'assemblea.
I Probiviri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
In caso di cessazione di un componente del Collegio nel corso dell'esercizio sociale, l'organo viene integrato dal supplente più anziano di età e l'assemblea successiva provvederà alla nomina di un nuovo membro supplente.
La società e le Banche socie sono obbligate a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso.
Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.
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TITOLO XI
DIREZIONE
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Art. 39 Compiti ed attribuzioni del Direttore
Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.
Il Direttore prende parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, ha potere di proposta in ordine alle materie di competenza del Consiglio e del Comitato stessi e dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende al funzionamento dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vice-Direttore.
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TITOLO XII
ORGANISMI CONSULTIVI
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Art. 40 Conferenza dei Direttori
La Conferenza dei Direttori è composta da tutti i Direttori delle Banche socie.
La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Direzione, ed il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
La Conferenza dei Direttori è convocata dal Presidente o dal Direttore della società ed è presieduta dal Presidente o dal Direttore della società.
Art. 41 Commissioni tecniche
Per un più efficiente funzionamento dei servizi, il Consiglio di Amministrazione può costituire appositi comitati o commissioni tecniche, con funzioni consultive e propositive su materie determinate.
Essi avranno il compito di collaborare con il Direttore per l'esame di problemi specifici anche a livello locale e per la ricerca di idonee soluzioni.
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TITOLO XIII
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - RISERVE
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Art. 42 Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio e della Relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.
Art. 43 Utili
La società deve destinare almeno il 50% (cinquanta per cento) degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva legale.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
La società, ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. c), del codice civile non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
Gli utili eventualmente residui potranno essere:
a) destinati alla rivalutazione delle azioni secondo le previsioni di legge;
b) assegnati ad altre riserve;
c) distribuiti alle Banche socie, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
L'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci potrà essere effettuata purché in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
La quota di utili netti annuali dopo le destinazioni di cui ai commi precedenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
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TITOLO XIV
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÁ
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Art. 44 Scioglimento e liquidazione della Società
In caso di scioglimento della società, il residuo attivo della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotti il capitale versato dalle Banche socie, eventualmente rivalutato, ed i dividendi maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo le modalità previste dalla legge.
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